Avvocato rischia la sospensione per non aver pagato i propri collaboratori
Così a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 27757/18; depositata il 31 ottobre.
Sospensione per 6 mesi. Un avvocato veniva sanzionato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza con la sospensione disciplinare dall’esercizio della professione per la durata di 6 mesi per non aver provveduto al pagamento delle spettanze dovute ai suoi 5 collaboratori per diversi mesi. L’avvocato ha presentato ricorso al CNF che ne ha però dichiarato l’inammissibilità per tardività essendo decorsi 20 giorni dal deposito della decisione impugnata. La questione della tempestività del ricorso giunge dunque all’attenzione della Suprema Corte su ricorso dell’avvocato.
Termini per impugnare. L’avvocato ricorrente si duole per la violazione degli artt. 61 e 65 l. professionale forense per aver il CNF continuato ad applicare l’art. 50 r.d. n. 1758/1933, nonostante l’intervenuta abrogazione.
La l. n. 247/2012 dispone effettivamente che fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla medesima legge, continuano ad applicarsi, «se necessario ed in quanto compatibili», le disposizioni vigenti non abrogate. Posto che il regolamento in questione, n. 2/2014, è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, al momento della proposizione del ricorso al CNF in data 15 aprile 2015 doveva essere applicato l’art. 61, comma 1, l. n. 247/2012 che ammette il ricorso avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, entro 30 giorni dal deposito della sentenza.
Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso con assorbimento dei restanti motivi attinenti alla richiesta di remissione in termini, al merito della vicenda e alla richiesta di sospensione dell’esecutorietà della decisione. L’art. 34, comma 2, del regolamento citato prevede infatti che gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, oppure dal giorno successivo alla notifica della sentenza con cui il CNF abbia deciso sull’impugnazione. La questione viene dunque rinviata al CNF per un nuovo esame.