Deontologia forense

Il CNF sull’esercizio dell’attività di procuratore sportivo da parte dei professionisti legali

Redazione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano formula una serie di quesiti al CNF inerenti all’esercizio da parte degli iscritti all’Albo degli avvocati dell’attività di procuratore sportivo.
Nello specifico, il COA chiede:
- se l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi deve osservare le norme oggetto dell’ordinamento professionale riguardanti la determinazione del compenso nonché la norma deontologica vertente sul conflitto di interessi (soprattutto qualora l’avvocato-procuratore sportivo assista tutte le parti coinvolte in una stessa operazione, con il loro previo consenso);
- per l’avvocato non iscritto al Registro degli agenti sportivi, come debba interpretarsi la clausola di salvezza contenuta nel comma 373 dell’art. 1, quarto periodo, l. n. 205/2017, relativa alle “competenze professionali previste per legge”;
- infine, quali sia la disciplina applicabile all’avvocato non iscritto nel Registro degli agenti sportivi, anche dal punto di vista deontologico.

Il Consiglio Nazionale Forense, prima di rispondere ai suddetti quesiti, riprende il parere n. 20/2019, con il quale ha ritenuto possibile per l’avvocato la contemporanea iscrizione nel Registro degli agenti sportivi, per consentirgli di continuare a svolgere l’attività di procuratore sportivo ma “a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”. Per questo motivo, l’avvocato resta sempre assoggettato alle norme oggetto dell’ordinamento forense, anche a quelle di natura deontologica, continuando comunque ad osservare quelle relative all’ordinamento sportivo.
Ciò chiarito, il CNF risponde alle istanze avanzate dal COA di Milano con il parere n. 3 del 25 giugno 2020, affermando innanzitutto che l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi deve rispettare le norme contenute nell’ordinamento sportivo «in relazione alla singola operazione cui abbia prestato la propria assistenza», restando comunque soggetto anche alle norme dell’ordinamento forense, comprese quelle relative alla determinazione del compenso e ai doveri deontologici. Ciò si spiega per il fatto che l’avvocato-procuratore sportivo è innanzitutto un avvocato e solo in maniera occasionale svolge anche l’attività di agente sportivo.
Il CNF precisa, poi, che anche l’avvocato non iscritto nel Registro di cui sopra resta assoggettato alla disciplina comune, dunque anche al divieto di prestare assistenza nell’ambito di operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva.
Per quanto riguarda, invece, la clausola di salvezza relativa alle competenze professionali, il CNF chiarisce che l’avvocato potrà ottenere una remunerazione adeguata per le attività svolte ma tra esse non possono rientrare quelle affette da nullità perché avvenute in violazione di legge.

News Correlate