Il limite del doppio mandato vale anche in caso di soppressione e accorpamento dell’ordine
Con riferimento agli artt. 28, co. 12 e 36 co. 1 l. n. 247/2012, vanno ribaditi i principi già affermati con rifermento al detto art. 6, tesi a valorizzare l’autonomia degli ordini professionali, ravvisata anche nella devoluzione delle relative controversie ad una giurisdizione speciale.