Giurisprudenza

Il limite del doppio mandato vale anche in caso di soppressione e accorpamento dell’ordine

Redazione

Con riferimento agli artt. 28, co. 12 e 36 co. 1 l. n. 247/2012 - che disciplinano il reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo dei consigli dell’ordine forensi con formulazione identica a quella dell’art. 6 cit. d.lgs. n. 382/1944, dunque con la conferma della giurisdizione del CNF e senza alcuna distinzione circa l’oggetto specifico della controversia – vanno ribaditi i principi già affermati con rifermento al detto art. 6, tesi a valorizzare l’autonomia degli ordini professionali, ravvisata anche nella devoluzione delle relative controversie ad una giurisdizione speciale. Pertanto, la giurisdizione del CNF non è limitata alle controversie riguardanti la regolarità delle operazioni elettorali perché relative al rispetto di norme tese alla tutela di interessi generali, mentre quelle riguardanti l’eleggibilità e in generale l’elettorato, rientrerebbero nella giurisdizione ordinaria, perché riguardanti diritti soggettivi. Tale criterio di riparto, riconosciuto con riguardo al CNF (con il solo distinguo che la giurisdizione è del Giudice amministrativo), per il quale è però assente una norma specifica, non vale per le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine.

 

Il commento integrale alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 2603/21 del 4 febbraio, a firma dell'avv. Valentina Papanice, su dirittoegiustizia.it.

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