POS obbligatorio: dal 30 giugno anche gli avvocati dovranno accettare pagamenti elettronici
Lo ricorda la circolare n. 8 del 7 giungo 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Si tratta di una delle novità introdotte dall'art. 18 del d.l. n. 36/2022 in attuazione di alcuni degli obiettivi fissati dal PNRR. L'obbligo di accettare pagamenti elettronici è infatti stato anticipato alla fine del mese di giugno, anziché al 1° gennaio 2023.
Anche gli avvocati rischiano dunque una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione rifiutata in caso di mancata osservanza dell'obbligo. L'unica ipotesi che consente di sottrarsi all'obbligo del POS è l'«oggettiva impossibilità tecnica». In tale caso trovano applicazione le norme generali sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
La Fondazione ricorda inoltre che l'art. 18, commi 2 e 3, d.l. n. 36/2022 citato, prevede l'entrata in vigore dal prossimo primo luglio dell'obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per le categorie di soggetti titolari di partita IVA finora escluse (soggetti in regime di vantaggio, contribuenti in regime forfetario, associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2, l. n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro).