Deontologia forense

Validità della delibera che apre il procedimento disciplinare: rileva l’originale e non la copia notificata

Redazione
delibera

Ogni verifica in merito alla validità della delibera di apertura del procedimento disciplinare va effettuata sull'originale, a nulla rilevando eventuali vizi di sottoscrizione della copia notificata.
Lo ha stabilito il CNF con sentenza n. 136/2018.

Sanzione disciplinare. Un avvocato aveva presentato domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati in presenza di due provvedimenti di sospensione validi ed operanti, comminatigli dal COA di Patti per alcune violazioni del Codice Deontologico Forense. Per questo motivo il COA di Messina sanzionava disciplinarmente il legale sospendendolo dall’esercizio dell’attività professionale per 6 mesi. In particolare, il Consiglio dell’Ordine, innanzi alla richiesta presentata dall’avocato di revoca della delibera di apertura del procedimento per mancanza di sottoscrizione della stessa da parte del Presidente e del Segretario, ribadiva la legittimità della delibera, rilevando che solo nell’estratto predisposto per la notifica non erano state inserite assenze e presenze dei Consiglieri, circostanza che risultava dal verbale della seduta.

Il ricorrente fa valere la nullità della delibera di apertura del procedimento disciplinare. Avverso la Decisone del COA, l’avvocato propone ricorso innanzi al CNF e in tale sede ripropone, tra le altre, l'eccezione di nullità della delibera di apertura del procedimento in quanto sottoscritta da soggetti non preposti e non legittimati, sostenendo che tale nullità che non sarebbe stata sanata a seguito dell'ammissione da parte del COA di un errore materiale nella copia notificata di apertura del procedimento, che non riportava le assenze del Presidente e del Consigliere Segretario, presenti invece nel verbale originale.

La decisione del CNF. In via preliminare il Consiglio sottolinea che la delibera di apertura del procedimento disciplinare costituisce un mero atto amministrativo endoprocedimentale e, come tale, non è autonomamente reclamabile innanzi al CNF e non incide su questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura.
In merito all’eccepita nullità della delibera di apertura, poi, il Consiglio aderisce alla costante giurisprudenza sviluppatasi sul tema, ai sensi della quale «ogni verifica in merito alla validità della delibera di apertura del procedimento disciplinare debba essere effettuata sull'originale, a nulla rilevando eventuali vizi di sottoscrizione (che in ipotesi può anche mancare) della copia notificata» (si veda sul tema CNF, sentenza 14 marzo 2015, n. 59; CNF, sentenza 10 aprile 2013, n. 59).

 

 

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