Deontologia forense

Lavoratore dipendente in aspettativa non retribuita: può svolgere la professione legale?

Redazione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste chiede al CNF chiarimenti in merito alla possibilità di includere tra i casi di incompatibilità previsti dall’art. 18, lett. d), l’ipotesi del lavoratore dipendente collocato in aspettativa non retribuita per un anno.

Con il parere n. 5 del 25 giugno 2020, il Consiglio Nazionale Forense evidenzia in via preliminare che il collocamento in aspettativa non fa venir meno il rapporto di lavoro subordinato, anche qualora essa non sia retribuita.
Ciò affermato, il CNF richiama la formulazione dell’art. 18 sopra citato, per cui la professione di avvocato risulta incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
Per questo motivo, la situazione oggetto del quesito posto dal COA di Trieste rientra senza dubbio nell’ipotesi di incompatibilità prevista dalla norma.

News Correlate

News
Deontologia forense

L’obbligo di formazione continua dell’avvocato

Redazione

L’avvocato ha l’obbligo di formazione continua, con lo scopo di conservare e accrescere le conoscenze con riferimento ai settori di specializzazione.