Deontologia forense

Sospeso per mancato versamento dei contributi al COA: competente in sede di impugnazione è il CNF

Redazione
avvocato

Il caso. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma deliberava la sospensione in via amministrativa di un avvocato a causa del mancato pagamento dei contributi per gli anni 2013-2016.
L’avvocato impugna la suddetta decisione per i seguenti motivi: difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense, nullità della delibera di sospensione per difetto di sottoscrizione da parte del Presidente del COA competente nonché per essere stata notificata a mezzo PEC anziché tramite Ufficiale Giudiziario, e, infine, non debenza dei contributi pretesi per via della richiesta avanzata qualche tempo prima al COA di Roma al fine di ottenere il nulla osta per il trasferimento presso il COA di Velletri.

Sulla giurisdizione del CNF. Il lamentato difetto di giurisdizione in capo al CNF è infondato. Il Consiglio afferma, infatti, che sono state le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, adite dallo stesso ricorrente, a chiarire la questione, confermando la giurisdizione del Consiglio, poiché l’oggetto del giudizio attiene all’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione all’Albo e per potere, quindi, esercitare la professione, rimanendo, dunque, nell’ambito di questioni che rientrano senza dubbio nella competenza dei consigli dell’ordine e, in sede di impugnazione, del CNF, senza la necessità di rivolgersi al giudice amministrativo ovvero a quello ordinario. Detto ciò, il Consiglio ribadisce la sua giurisdizione in via esclusiva e nelle vesti di giudice speciale in tutte quelle controversie riguardanti i provvedimenti sull’iscrizione, cancellazione e sospensione dall’Albo degli avvocati.

Sulla notifica a mezzo PEC della delibera di sospensione. Per quanto riguarda la lamentata nullità della decisione del COA a causa della mancanza della sottoscrizione del relativo Presidente, nonché per essere stata la stessa notificata tramite PEC anziché mediante Ufficiale Giudiziario (in analogia a quanto previsto dall’art. 59 della l. n. 247/2012), il CNF si esprime sulla irrilevanza della questione. A sostegno della sua decisione, il Consiglio rileva che la sottoscrizione del Presidente, nel caso concreto, è conforme a normativa, mentre la notifica avvenuta a mezzo PEC è del tutto regolare, alla luce delle previsioni indicate nell’art. 48, d. lgs. n. 82/2005 e modifiche successive, posto che si tratta di provvedimento amministrativo.

Nulla osta per il trasferimento presso altro COA. Quanto, infine, all’eccezione avanzata dal ricorrente in merito alla non debenza dei contributi pretesi per via della richiesta da lui stesso presentata al COA di Roma riguardante il rilascio del nulla osta per il trasferimento presso il COA di Velletri, il CNF osserva che prima di ritirare il suddetto documento, l’avvocato avrebbe dovuto regolarizzare la sua posizione contributiva, saldando la morosità in cui versava e perfezionando la sua iscrizione presso il nuovo COA.
Chiarito tutto ciò, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

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