Professione forense

L’iscrizione, nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, di un avvocato che esercita la professione nell’interesse di istituzioni europee

Redazione
Avvocato

Con parere n. 4/2022, il CNF si è espresso sulla possibilità di iscrizione, nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, di un avvocato che esercita la professione nell’esclusivo interesse di istituzione europee, al di fuori del territorio italiano, ove la PEC è sostituita da altri sistemi di comunicazione certificata.

E ha precisato con il parere n. 13/2016, la possibile «iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato che eserciti la professione alle dipendenze di un’istituzione dell’UE, in particolare presso la Banca Europea degli investimenti, affermando che essa appartiene ad un ordinamento giuridico che, seppur distinto, è profondamente integrato con il nostro, secondo i principi stabiliti da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Essa, inoltre, persegue gli interessi pubblici stabiliti nei trattati istitutivi e nei protocolli ad essa dedicati, mediante un patrimonio finanziato interamente con capitale pubblico, ed è assoggettata al controllo delle istituzioni dell’Unione: essa, pertanto, può rientrare nell’ambito dei soggetti presso i quali è consentito svolgere l’attività ai sensi dell’art. 23, l. n. 247/2012».

Ne consegue che ove ricorrano requisiti analoghi, potrà mantenersi l’iscrizione.

Per ciò che riguarda la PEC invece, si rimanda al parere n. 46/2019 secondo cui «l’art. 7, comma 5 della legge professionale prevede che gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del Tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo».

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