Deontologia forense

Compatibilità con la pratica forense e mantenimento della partita IVA per gli avvocati con l’Ufficio per il Processo: le risposte del CNF

Redazione
Avvocato

Con nota del 12 aprile 2022, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha formulato due quesiti, relativi all’interpretazione dell’art. 11, comma 2-bis, d.l. n. 80/2021, come introdotto dall’art. 33, comma 2, lett. a), d.l. n. 17/2022., tra cui:
«1) se il praticante possa proseguire il periodo di tirocinio per l’accesso alla professione forense, pure a seguito dell’assunzione presso l’Ufficio del Processo;
2) se l’avvocato, assunto presso l’Ufficio del Processo, possa mantenere la titolarità di partita IVA. e se l’eventuale cessazione della stessa sia compatibile con la sospensione d’Ufficio dall’esercizio della professione, configurata dal richiamato art. 11, comma 2-bis, del d. l. n. 80/2021».

Il CNF, quanto al primo quesito, ha osservato che l’art. 11 cit. «non contiene una specifica previsione relativa alla sospensione ovvero all’interruzione del tirocinio in conseguenza dell’assunzione presso l’Ufficio del Processo».
Esso prevede unicamente: «a) che il praticante comunichi al COA l’assunzione; b) che il periodo svolto presso l’Ufficio del Processo possa essere ricongiunto con il periodo di pratica forense».
Ne consegue che, in assenza di una previsione che esplicitamente lo preveda, non è possibile ritenere che «l’assunzione presso l’Ufficio per il Processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante».
Ma «a differenza di quanto osservato per il praticante non abilitato – il praticante abilitato al patrocinio assunto presso l’Ufficio del Processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus. Pertanto, pur rimanendo iscritto ad ogni altro effetto nel Registro dei praticanti, la sua iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dovrà essere invece sospesa».

Per quanto riguarda il secondo quesito, il Collegio osserva preliminarmente che il Consiglio nazionale forense non ha specifica competenza in materia tributaria e fiscale e che, pertanto, «analogo quesito andrebbe più utilmente rivolto al Ministero dell’Economia e delle Finanze», soprattutto per ciò che concerne «la compatibilità tra la titolarità di partita IVA e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della PA».

Per ciò che attiene, invece, la titolarità di partita IVA, essa «è annoverata – dall’art. 2, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 – tra gli indicatori dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, ai fini previsti dall’art. 21, l. n. 247/12. In caso di sospensione dall’esercizio della professione – circostanza che, di per sé, esclude l’applicazione del predetto art. 21 – la titolarità di partita IVA diviene irrilevante, dovendo beninteso la stessa essere riattivata al termine della sospensione».

News Correlate

News
Professione forense

UCPI proclama lo sciopero dei penalisti il 27 e il 28 giugno

Redazione

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha stabilito due giorni di astensione degli avvocati penalisti per il 27 e 28 giugno, chiedendo un immediato intervento del legislatore per mettere al riparo i principi del giusto processo.