Deontologia forense

Revocati gli arresti domiciliari nei confronti dell’avvocato…ma la sospensione cautelare resta

Redazione
martelletto

Il Consiglio Nazionale Forense richiama attraverso la sentenza n. 241/2018 alcuni principi in materia di rapporto tra misura cautelare giudiziaria e sospensione cautelare, nonché in tema di applicabilità del principio del favor rei.

La vicenda. L’attuale ricorrente è un avvocato accusato di ben 3 ipotesi di reato di falsità ideologica in atto pubblico, poiché egli, abusando della sua qualità di Sindaco, aveva violato i doveri inerenti alla sua funzione falsificando il registro del Comune con l’attestazione della presenza di alcune persone ammesse al lavoro di pubblica utilità attraverso l’apposizione di firme false appartenenti ad una di esse. A seguito dell’apertura di un processo penale a suo carico, egli veniva inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in seguito revocata con ordinanza del GIP.
Il CDD deliberava, dunque, l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avvocato, terminato con l’irrogazione della sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense per due mesi.
A questo punto, l’avvocato si rivolge al CNF, dolendosi dell’illegittimità della misura a lui inflitta, in quanto l’avvenuta revoca degli arresti domiciliari avrebbe dovuto rendere inapplicabile la sospensione cautelare.

Sospensione cautelare dall’esercizio della professione. Il CNF rigetta il ricorso dell’avvocato, osservando come la misura cautelare a lui inflitta dal CDD di Torino consegua all’accertamento della sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 60, comma 1, l. n. 247/2012, consistente nell’adozione di una misura cautelare o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello.
In tale contesto, il Consiglio evidenzia che «la revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venir meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal C.d.O. avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari». Inoltre, la giurisprudenza del CNF ha sottolineato che le misure cautelari penali si fondano sul rischio di inquinamento delle prove, su quello di reiterazione del reato e sul pericolo di fuga, mentre la sospensione cautelare disciplinare è finalizzata alla tutela dell’Ordine Forense, per preservarne la funzione sociale dalle eventuali menomazioni di prestigio che derivano dalle notizie di assoggettamento degli avvocati a procedimenti penali per fatti gravi ovvero costituenti reato.
Alla luce di ciò, «il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal C.d.O».

Principio del favor rei. Il ricorrente si duole anche della mancata applicazione da parte del CDD del principio del favor rei. A tal proposito, il CNF rileva che tale principio fa riferimento a provvedimenti aventi natura sanzionatoria e, considerando che la sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare bensì di provvedimento amministrativo precauzionale avente lo scopo di tutelare il decoro della classe forense, essa prescinde da qualsiasi giudizio prognostico circa le effettive responsabilità dell’incolpato.
In conclusione, il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

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