Deontologia forense

Quali sono i criteri per la determinazione della sanzione disciplinare?

Redazione
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I fatti. In seguito alla perquisizione eseguita presso lo studio legale dell'Avvocato, il PM sottoponeva a sequestro il fascicolo relativo ai rapporti professionali intrattenuti con la società. Successivamente, la Procura della Repubblica notiziava all'Ordine degli Avvocati che nei confronti del legale era stata esercitata un’azione penale perché egli, incaricato dalla società di esperire un’azione esecutiva sulla base di un lodo arbitrale favorevole, non vi aveva mai provveduto e, al fine di sostenere il contrario, aveva redatto false ordinanze per comprovare i rinvii delle udienze, falsi fax della cancelleria del Tribunale e una falsa istanza ex artt. 612 e 615 c.p.c. che aveva attribuito alla controparte.
Sulla base di tali fatti, il COA procedeva in via cautelare ad applicare la sospensione dall'esercizio dell’attività. Chiusa la fase istruttoria con l'acquisizione al fascicolo disciplinare sia delle prove documentali, sia delle deposizioni testimoniali, gli applicava la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 10 dall'esercizio della professione forense.
Avverso tale provvedimento, l'Avvocato propone ricorso dinanzi al CNF chiedendo la rideterminazione della sanzione irrogata.

Rideterminazione della sanzione. Il Consiglio Nazionale Forense ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Infatti, con riferimento alle modalità di determinazione della sanzione e all’individuazione della sua entità, costituisce un orientamento ormai consolidato quello secondo cui la determinazione in oggetto «non può essere il frutto di un mero calcolo matematico», ma deve essere «una conseguenza della complessiva valutazione dei fatti».
Inoltre, prosegue il Consiglio, nella determinazione della sanzione «si deve tener conto dell'eventuale continuazione, della plurioffensività della condotta, del comportamento processuale dell'incolpato, delle condotte antecedenti e successive alle violazioni e quindi dei precedenti disciplinari». Pertanto, la sanzione deve essere adeguata alla gravità dei fatti e tener conto delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno determinato l'infrazione.
Nella fattispecie, resta provato in atti che l'Avvocato ha risarcito il danno in misura assai rilevante e che non ha agito a scopo di lucro. Inoltre, la società ha comunque visto soddisfatto il proprio diritto con l'esperimento dell'azione esecutiva fondata su un lodo arbitrale per essa favorevole.
Per tali motivi, il CNF ritiene equo ridurre la sanzione inflitta, rideterminandola in 6 mesi di sospensione dall'esercizio della professione forense.

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