Deontologia forense

Pioggia di chiarimenti in materia di deontologia forense

Redazione
martelletto

Il Consiglio Nazionale Forense, nell’ambito di un procedimento disciplinare, definito con la sentenza n. 174/18, depositata il 13 dicembre scorso, ha ribadito importanti principi in materia di deontologia forense.

Inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso già proposto. Nell’ambito di un procedimento disciplinare dinanzi al CNF, e in virtù anche dei principi del codice di procedura civile, la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

La rinuncia all’esposto non estingue il procedimento disciplinare. Posto che l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, la rinuncia all’esposto, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria, non implica l’estinzione del procedimento. E ciò in quanto l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, poiché volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, pertanto, l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante ha rilevanza solo ai limitati fini della determinazione della sanzione.

Corrispondenza tra colleghi: no producibilità, no riferibilità in giudizio. L’art. 48 del codice deontologico forense vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.

Illecito disciplinare: l’assenza di danno non costituisce “scriminante”. Posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità della classe forense, reprimendo ogni condotta contraria ai doveri imposti dalla legge, l’illecito disciplinare deve intendersi configurato indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta posta in essere dall’avvocato.

Sanzioni disciplinari: non si applica l’istituto della riabilitazione. Nell’ambito delle sanzioni disciplinari, la legge professionale forense non contempla l’istituto della riabilitazione e neppure la possibilità per l’interprete di introdurlo in via analogica o estensiva. Tale previsione deve considerarsi costituzionalmente legittima, e dunque manifestamente infondata ogni questione di legittimità ad essa riferita.

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