Deontologia forense

L’elusione di norme deontologiche fonda un autonomo illecito disciplinare

Redazione
codice disciplinare

Il caso. A causa della violazione degli artt. 6, 37 e 51 CDF, il COA di Modena infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento all’avvocato che aveva dapprima (nel 2006) assunto l’incarico di assistenza, insieme ad un collega di studio, nei confronti di una coppia di coniugi e successivamente (nel 2011), aveva preso le parti di uno dei due, che chiedeva il divorzio. Avverso il provvedimento del COA, l’avvocato propone impugnazione dinanzi al CNF, negando la sussistenza della violazione contestata e facendo valere la nullità della decisione impugnata per assenza di motivazione. Inoltre, il legale lamenta la non tipicità della condotta contestatagli.

Violazione dei canoni generali. Il CNF rigetta il ricorso, dichiarandone infondati i motivi.
Il Collegio osserva che il COA Modena ha ravvisato non la violazione dei canoni dell'art. 68 e 24 del Codice Deontologico, bensì dei doveri di lealtà e correttezza poiché la consapevolezza che lo studio legale si fosse già occupato della separazione consensuale dei coniugi avrebbe dovuto indurre il ricorrente a non assumere l'incarico di difesa nel giudizio di divorzio contenzioso successivamente intentato.
Riguardo la censura fatta dal ricorrente sulla motivazione della decisione del COA, il CNF osserva che la stessa si risolve in una mera censura di mancata motivazione della decisione e che non costituisce motivo di nullità della decisione stessa in quanto ben può lo stesso Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, apportare, se occorre, ogni integrazione che sia necessaria.
Nel caso di specie, rileva il CNF, il richiamo del COA ai canoni generali di lealtà, correttezza e decoro, con riferimento alla condotta in concreto accertata, appare pertinente, dato che è comprovata l'appartenenza del ricorrente allo Studio Legale che si è occupato della separazione.

Illecito disciplinare “atipico”. Il ricorrente lamenta, inoltre, l’atipicità dell’illecito contestatogli, e su questo tema il CNF afferma che il principio della tipizzazione della condotta informa il nuovo Codice Deontologico Forense solo “per quanto possibile”, rendendo, dunque, punibile qualsiasi condotta che non sia conforme al Codice, anche qualora non sia tipica, poiché il principio di stretta tipicità dell’illecito non trova applicazione nell’ambito deontologico forense
In conclusione, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso, confermando la sanzione dell’avvertimento inflitta dal COA.

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