Deontologia forense

L’avvocato non può negare i documenti di causa al cliente

Redazione

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza del 21 giugno, n. 71/2018.

Il fatto. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano comminava a un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per un anno a causa della condotta tenuta in due diversi casi, risultanti da altrettanti esposti. In relazione al primo, l’avvocato non aveva provveduto a porre in essere azioni giudiziarie in adempimento al mandato ricevuto, pur avendo ricevuto un fondo spese di 1500 euro. Circa il secondo, l’avvocato non aveva tempestivamente consegnato alla cliente la documentazione di una causa pendente nonostante i solleciti della parte e dei nuovi avvocati di parte. Il ricorrente si rivolge al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo una riforma del provvedimento e l’applicazione di una sanzione meno afflittiva.

L’avvocato non ha diritto di ritenzione. Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso, comminando al ricorrente la sanzione dell’avvertimento in luogo di quella della sospensione, ma ritenendo sussistente nel merito la condotta illecita relativa al secondo caso. Infatti, lede i doveri di correttezza e lealtà e integra un illecito deontologico, ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e 66 del r.d.l. n. 1578/33, la condotta tenuta nel caso di specie dall’avvocato, non disponendo questi del diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa né di subordinarne la loro restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

News Correlate

News
Deontologia forense

L’obbligo di formazione continua dell’avvocato

Redazione

L’avvocato ha l’obbligo di formazione continua, con lo scopo di conservare e accrescere le conoscenze con riferimento ai settori di specializzazione.