Deontologia forense

La rinuncia all’impugnazione in udienza preclude la trattazione del ricorso

Redazione
giudice

Il caso. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del CDD di Bologna, ai sensi dell’art 4, comma 3, del Regolamento CNF n. 2/2014 per il procedimento disciplinare, in riferimento agli esposti disciplinari presentati nei confronti del professionista ricorrente.
Dopo aver proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la delibera di incompetenza, il ricorrente dichiara in udienza di rinunciare all’impugnazione.

La rinuncia al ricorso in udienza. La rinuncia all’impugnazione dichiarata in sede di udienza dinanzi al CNF, costituisce un atto idoneo a far dichiarare cessata la materia del contendere, poiché la manifestazione di volontà in tal senso del ricorrente preclude l’esame nel merito dei motivi di impugnazione prospettati in riferimento alla contestata legittimità della decisione del CDD di Ancona, oggetto del ricorso depositato.
Dunque, il Consiglio pronuncia la cessazione della materia del contendere a causa della sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente.

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