Deontologia forense

Ingaggia un investigatore privato per accaparrarsi i clienti, il CNF conferma la sospensione disciplinare

Redazione
avvocato

Il caso. Il COA di Bologna riceveva una segnalazione anonima con cui alcuni avvocati venivano accusati di aver cercato di indurre gli anonimi mittenti, tramite un investigatore privato, ad affidarsi agli stessi in una controversia successoria di rilevante entità. A seguito degli accertamenti avviati dal Consiglio, veniva aperto procedimento disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza, oltre che per violazione del divieto di accaparramento di clientela. A seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare, l’avvocato ha proposto ricorso dinanzi al CNF.

Sussistenza dell’illecito disciplinare. L’avvocato nega la propria responsabilità osservando che l’illecito contestato non si sostanzia nella mera ricerca di clientela, ma presupporrebbe l’aver compromesso la libera scelta del mandante con promesse ed offerte improprie, elemento che non sussisterebbe nel caso di specie.
Ripercorrendo la vicenda, il CNF rigetta la censura e conferma la sussistenza dell’addebito. Deve infatti escludersi ogni dubbio circa il fatto che il rapporto professionale tra l’avvocato ricorrente ed il cliente non sarebbe sorto senza la preventiva opera del procacciatore all’uopo incaricato. Agli atti risulta infatti che l’intermediario verificò «telefonicamente se (omissis) avesse già un legale di fiducia e, in caso negativo, se fosse interessato ad un colloquio informativo», risultando di conseguenza indubbia l’essenziale rilevanza del lavoro svolto dall’investigatore.
Inoltre, a nulla vale il richiamo ai principi comunitari della libera concorrenza invocati dal ricorrente. La decisione del COA non ha infatti sanzionato l’esercizio della professione forense in regime di libera concorrenza ma la lesione di tale principio mediante «l’inammissibile ricorso a mezzi, strumenti ed azioni vietati dalle regole deontologiche della professione. Regole, va osservato ancora, che valgono per tutti gli iscritti e che debbono essere considerate presidio posto a tutela della libera concorrenza interna. Ne consegue, quindi, che proprio il complessivo comportamento dell’incolpato ha posto in essere quell’effetto distorsivo che la normativa UE sanziona».
In conclusione, il CNF rigetta il ricorso.

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