Previdenza forense

Il periodo di tempo tra la perdita del patrocinio come praticante e il superamento dell’esame di abilitazione non rileva ai fini pensionistici

Redazione

Così affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 28405/17, pubblicata il 28 novembre.

La vicenda esaminata. Un avvocato agiva in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense del periodo di contribuzione per gli anni 1987 – 1989, negatogli dalla Cassa poiché alla data del 18.11.1987 era scaduto il periodo quadriennale di praticantato (secondo la normativa in allora vigente) e la successiva iscrizione all’Albo degli avvocati era avvenuta in data 20.10.1990 al superamento dell’esame di abilitazione. Il Tribunale rigettava la domanda del professionista; decisione confermata dalla Corte d’Appello che rigettava l’appello proposto dallo stesso, che infine ricorreva in Cassazione.

L’iscrizione all’albo professionale ha natura costitutiva. Il ricorrente si duole che la decisione impugnata si basi sul presupposto che l’iscrizione alla Cassa non sarebbe possibile ove sia decorso il termine massimo del periodo di praticantato, che, riferito alla fattispecie decisa, era di 4 anni. Osserva ancora il ricorrente che mai intervenne un provvedimento di cancellazione da parte del competente Consiglio dell’Ordine, dunque non era venuta meno la sua possibilità di patrocinare e di conseguenza la sua legittima iscrizione alla Cassa previdenziale. Ma la Suprema Corte non condivide l’assunto.
Richiamata preliminarmente la norma di riferimento, art. 8 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, nella formulazione allora vigente, in base alla quale il praticante procuratore era ammesso al patrocinio per un periodo di quattro anni, la Corte osserva che, come peraltro correttamente statuito dal giudice d’appello, l’iscrizione all’albo professionale ha natura costitutiva e costituisce requisito indispensabile, affinchè si possa godere di valida copertura contributiva, l’effettiva iscrizione all’albo.
Conseguentemente, il venir meno del periodo di patrocinio per superamento del termine massimo quadriennale, comporta automaticamente la cancellazione dell’albo professionale, con le conseguenze a ciò derivanti.

Irrilevante l’intervenuto aumento del periodo di praticantato. Né può trovare rilevanza nella fattispecie in esame l’intervenuta modifica attuata dalla legge 27 giugno 1988 n. 242, a seguito della quale il periodo di praticantato è stato elevato a 6 anni. Al momento della cessazione del periodo quadriennale di patrocinio del ricorrente, la predetta norma di modifica non era ancora entrata in vigore.
Per il principio della irretroattività della legga, sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c., la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici già esauriti ed a quelli sorti anteriormente ancora in vita, qualora in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia alle conseguenze attuali o future di esso.
Il ricorso proposto, fondato su un unico motivo riguardante le censure sopra esaminate, è stato pertanto ritenuto infondato dalla Suprema Corte, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati. Con conseguente rigetto del gravame.

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