Professione forense

Elezioni forensi: sospesi gli effetti della nomina del Presidente del CNF e di altri consiglieri ineleggibili

Redazione
avvocati

Con ordinanza del 13 marzo 2020, il Tribunale di Roma ha affermato che l’ineleggibilità dei nove Consiglieri trova spiegazione nella violazione dell’art. 34, comma 1 e comma 3, l. n. 247/2012.
In parte perché c’è una norma che limita a due mandati consecutivi l’ufficio di Consigliere del CNF (e tale limite – c.d. limite soggettivo -  risulta superato per quattro degli eletti), in parte perché c’è  anche una norma che esclude che possa esserci un consigliere che, per più di due mandati consecutivi, venga eletto nei distretti nei quali il numero degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila (c.d. limite territoriale che risulta superato per sette avvocati (due degli avvocati, quindi, avevano due motivi di ineleggibilità concorrenti).

 

Per conoscere tutti i dettagli della pronuncia dei Giudici del Tribunale di Roma, sul quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it è stato pubblicato un contributo a firma dell’Avv. Fabio Valerini.

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