Giurisprudenza

Chi può rilevare l’omissione del tentativo obbligatorio di mediazione?

Redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32797/19, depositata lo scorso 13 dicembre, richiamando la disposizione di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, sottolinea che l’improcedibilità per la mancata attivazione del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In particolare, ribadisce il Collegio, in mancanza di tempestiva eccezione del convenuto e di omessa rilevazione da parte del giudice di primo grado, è preclusa al giudice di appello la possibilità di rilevare l’improcedibilità della domanda, il quale ha solo la facoltà «di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale».

Per una visione più approfondita della questione sottoposta e risolta dalla Suprema Corte, sul quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it è stato pubblicato un contributo a riguardo.

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