Giurisprudenza

Chi può rilevare l’omissione del tentativo obbligatorio di mediazione?

Redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32797/19, depositata lo scorso 13 dicembre, richiamando la disposizione di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, sottolinea che l’improcedibilità per la mancata attivazione del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In particolare, ribadisce il Collegio, in mancanza di tempestiva eccezione del convenuto e di omessa rilevazione da parte del giudice di primo grado, è preclusa al giudice di appello la possibilità di rilevare l’improcedibilità della domanda, il quale ha solo la facoltà «di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale».

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