Deontologia forense

Avvocati stabiliti: cancellazione dall’Albo per titolo rilasciato da un soggetto non legittimato

Redazione
avvocato

Il CNF, con sentenza n. 212/18, ha ribadito importanti principi in materia di validità di iscrizione del titolo di avocat acquisito in Romania.

Il caso. Deliberata dal COA di Caltagirone la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo degli Avvocati in quanto iscritto in forza di un titolo abilitativo rilasciato in Romania e ritenuto non idoneo, l’avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. Tra le doglianze rappresentate dal ricorrente, vi è quella relativa alla violazione dell’art. 6 della direttiva 98/5/CE, il quale escluderebbe la possibilità da parte del COA di revisionare gli albi con conseguente intangibilità dei diritti acquisiti.

Nessuna violazione dell’art. 6 della direttiva 98/5/CE. In merito alla questione sull’illegittimità dei provvedimenti del COA, con i quali è stato ritenuto non idoneo il titolo abilitativo dell’avvocato all’esercizio del diritto di stabilimento, il CNF ritiene opportuno ribadire quanto da ultimo precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In particolare, afferma il Consiglio, ai fini dell’iscrizione degli avvocati stabiliti nella sezione speciale dell’Albo occorre aver effettuato preliminarmente l’iscrizione presso la competente organizzazione dello Stato membro di origine; in caso di titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente, in quanto iscritta all’IMI, è l’UNRB. Tale previsione, conclude il CNF, non contrasta né con la Costituzione, né con la normativa comunitaria.

Organizzazione non iscritta all’IMI. L’utilizzo dell’IMI, ossia del sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell’UE deve considerarsi obbligatorio. Pertanto, laddove l’avocat abbia ottenuto il titolo straniero da un’organizzazione non debitamente iscritta all’IMI, come avvenuto nel caso di specie, oppure quest’ultimo abbia rilevato inesattezze, deve disporsi la cancellazione automatica dall’Albo italiano. Sulla scorta di tale principio, in assenza di una valida iscrizione del titolo di avocat, in quanto rilasciato da un’organizzazione non presente nell’elenco IMI, i provvedimenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone che hanno disposto la cancellazione dall’Albo del ricorrente, devono ritenersi legittimi. Per tutti questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

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