Il disegno di legge sul reato di scambio elettorale politico mafioso
La nuova configurazione del c.d. voto di scambio. Il disegno di legge, composto da un unico articolo, propone la modifica dell’art. 416-ter c.p. in tema di scambio elettorale politico mafioso prevedendo un inasprimento della pena con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa dall'art. 416-bis, comma 1, c.p.) a fronte della condotta di accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale.
Rispetto alla formulazione vigente, il disegno di legge si propone di estendere, dal punto di vista soggettivo, la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari. Allo stesso tempo estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da "soggetti appartenenti alle associazioni" mafiose. In merito, la proposta lascia all'interprete il compito di chiarire quando l'interlocutore del politico possa definirsi "appartenente all'associazione mafiosa"; a tal fine potrebbe essere necessaria una condanna definitiva per 416-bis c.p., oppure essere ritenuta "sufficiente" l'applicazione di una misura di prevenzione in base al Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011). Viene inoltre ampliato l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche «la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa».