Deontologia forense

Il CNF sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in diversi gradi di giudizio della stessa vicenda

Redazione
giustizia

Il quesito. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Campobasso chiede al CNF di esprimersi sulla possibilità di ammettere al gratuito patrocinio la parte che intenda impugnare mediante ricorso per cassazione il decreto con cui il giudice di primo grado non solo abbia negato la sua richiesta di protezione internazionale, ma abbia altresì revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per via della manifesta infondatezza delle pretese (ex art. 35-bis, d.lgs. n. 25/2008).

 

Il parere del CNF. Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 27/2019, si esprime in senso positivo al quesito sottopostogli dal COA di Campobasso, richiamando un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 11470/2019 della Corte di Cassazione) secondo il quale ciascuna domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere oggetto di autonoma valutazione, anche qualora riguardi diversi gradi di giudizio della stessa vicenda.
Infatti, la non manifesta infondatezza delle pretese sarebbe finalizzata al pagamento delle spese legali riguardanti il gratuito patrocinio a cui il ricorrente sia stato ammesso nel primo grado di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione poggia le sue basi sulla tutela del diritto di difesa, contemplato nell’art. 24 Cost., dunque il COA, in casi analoghi a quelli oggetto del quesito, dovrà poter disporre l’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato anche nel caso in cui la pronuncia che si vuole impugnare abbia rilevato la manifesta infondatezza delle pretese in relazione al primo grado del processo, trattandosi di vicende distinte e dunque oggetto di autonoma valutazione da parte del COA.

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