Gratuito patrocinio in caso di autodifesa: la Consulta esclude il dubbio di costituzionalità
Dubbio di costituzionalità. Con l’ordinanza n. 234, depositata lo scorso 13 novembre 2019, la Consulta ha dichiarato in parte manifestamente inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Roma avente ad oggetto l’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost..
In particolare, il dubbio di costituzionalità ha riguardato la norma nella parte in cui «assicurando “il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” non dispone che, nell’ipotesi in cui il legislatore ha previsto l’autodifesa personale, si debba anticipare il solo contributo unificato al richiedente il “gratuito patrocinio”». Tale disposizione infatti, secondo il Giudice rimettente lederebbe l’art. 3 della Costituzione.
Le parole della Corte. La Corte Costituzionale ha dichiarato la censura manifestamente infondata e ha precisato che, fermo restando che il limite reddituale per l’accesso al gratuito patrocinio è espressione di un bilanciamento di interessi rimesso al legislatore, «la possibilità della difesa personale in alcune controversie non costituisce ragione giustificativa per limitare il beneficio in esame al solo esonero dal pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 d.P.R. n. 115/2002, ben potendo tali controversie richiedere in concreto la competenza professionale della difesa tecnica che assicura l’effettività della tutela giurisdizionale».