Concordato preventivo: il credito dell’avvocato è prededucibile
L’avvocato che assiste il debitore nella procedura di concordato preventivo non è tenuto a vagliare la completezza, la correttezza logica e l’affidabilità della relazione di attestazione che accompagna la domanda di concordato. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano occupandosi del caso di un avvocato che aveva assistito il debitore nella presentazione di una domanda di concordato con riserva, e, successivamente, nella procedura ordinaria di concordato preventivo non pervenuta ad esito favorevole, chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento, per il credito maturato per le sue prestazioni.
Una chiara posizione, dunque, quella che il Tribunale di Milano ha preso e che è stata analizzata con precisione dall'avv. Carlo Trentini sul portale tematico di Giuffrè Francis Lefebvre, ilfammilentarista.it