Deontologia forense

Atteggiamenti offensivi nei confronti del Giudice non passano inosservati

Redazione

Il CNF, con la sentenza n. 138/2018, si esprime sull’adeguatezza della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività forense irrogata nei confronti dell’avvocato che assume in udienza atteggiamenti irriguardosi e indecorosi nei riguardi del Giudice.

I fatti. Il COA di Modena infliggeva ad un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall’esercizio dell’attività professionale poiché questi aveva violato i principi generali di dignità, decoro e correttezza previsti dagli artt. 5, 6 CDF, nonché dell’art. 53 dello stesso Codice, tenendo un atteggiamento minaccioso e offensivo verso il Giudice.
Avverso il provvedimento, propone impugnazione l’avvocato lamentando l’insussistenza dei fatti, l’erronea valutazione delle prove e la genericità degli addebiti.

La decisione del CNF. I motivi del ricorso sono giudicati infondati dal Consiglio Nazionale Forense, potendosi così riassumere:

  • quanto alla lamentata genericità degli addebiti contestati, il CNF considera che lo stesso possa ritenersi nullo per difetto di specificità allorquando vi sia l’assoluta incertezza attorno ai fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione non dia modo all’interessato di difendersi adeguatamente. Tali circostanze non sono state riscontrate nel caso di specie;
  • relativamente alla lamentata erroneità nella valutazione delle prove, il CNF fa riferimento al principio del libero convincimento del Giudice, il quale trova il solo limite nel dover dare adeguata ed esatta motivazione circa le proprie determinazioni, in modo tale da consentire il controllo del criterio logico seguito.

In definitiva. Il CNF conclude affermando la congruità della sanzione irrogata al all’avvocato. Il Consiglio, infatti, segnala che, nonostante l’infrazione contestata non possa rientrare  nelle fattispecie tipicamente previste dagli artt. 52 e 53 NCDF, in ogni caso per la violazione di entrambe le norme è prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione nell’ipotesi aggravata.
Nel caso concreto, rileva il Consiglio, il ricorrente ha avuto un atteggiamento aggressivo e ingiustificato tale da configurare una circostanza aggravante.
Alla luce di ciò, il CNF rigetta il ricorso dell’avvocato.

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