Il CNF sui criteri di computo dell’equipollenza del tirocinio professionale
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo pone un quesito al CNF riguardante i criteri di computo dell’equivalenza del tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari ai fini del compimento di un anno per poter accedere alla professione forense, come disciplinato dall’art. 73, d.l. n. 69/2013.
In particolare, il COA chiede se a tal fine sia possibile ritenere l’equipollenza nell’ipotesi in cui il tirocinio non sia stato concluso, sebbene prossimo al termine.
Il Consiglio Nazionale Forense risponde al suddetto quesito con il parere n. 4 del 25 giugno 2020, richiamando il comma 13 del suddetto art. 73, in base al quale l’accesso alla professione legale presuppone l’esito positivo del tirocinio in oggetto valutato per il periodo di un anno, oltre al superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali ex art. 16, d. lgs. n. 398/1997.
Da una tale formulazione, prosegue il CNF, non può che evincersi una risposta negativa al quesito posto.