Transazione fiscale: tesi “estensiva” sul cram down e applicazione analogica al concordato fallimentare
Il Tribunale di Teramo, con riguardo all’applicazione del cram down di cui all' art. 180, comma 4, l. fall., come modificato dal d.l. n. 125/2020, conv., con mod., nella l. 159/2020, ritiene che il tribunale abbia il potere-dovere di omologare in via sostitutiva la transazione fiscale e contributiva non solo nelle ipotesi di “mancanza di voto” (nel concordato preventivo) o “di mancanza di adesione” (nell’accordo di ristrutturazione dei debiti) dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, ma anche in caso di voto negativo o di rigetto dell’adesione da parte dell’erario (aderendo alla tesi estensiva).
Per leggere il testo integrale del commento, a cura del Prof. Giulio Andreani, vai su ilfallimentarista.it.