Professione forense

Requisiti per l'effettivo esercizio della professione forense: novità in vista

Redazione

Rispondendo ad un quesito del COA di Ferrara in tema di verifica periodica dell'effettivo esercizio della professione forense e controlli a campione, il CNF (parere n. 6 del 3 febbraio 2021) ha anticipato che è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che modifica uno dei requisiti per l’accertamento dell’esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), d.m. n. 47/2016 ovvero l'aver «trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista».

Nello specifico, il COA di Ferrara chiedeva di sapere se la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 2, comma 5, d.m. n. 47/2016 – relativo alle modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione nel quadro della verifica periodica dell’esercizio effettivo della professione – sia ostativa all’esercizio del relativo potere/dovere di verifica periodica. In caso di risposta negativa, si chiedeva quali dovrebbero essere le modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.

Il CNF, dopo aver precisato che la norma riguarda un adempimento collaterale rispetto alla verifica periodica dell'effettivo svolgimento della professione, ha precisato che «in assenza dell’emanazione del suddetto decreto, i COA non possano procedere alla verifica». Il parere fa in conclusione riferimento ai lavori in corso presso il Ministero per la modifica al suddetto requisito di cui all'art. 2, comma 2, lett. c).

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