Professione forense

Quando l’onorario del difensore d’ufficio è a carico dello Stato?

Redazione

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 3673/19, depositata il 7 febbraio.

Il fatto. Un avvocato ricorreva in Cassazione a seguito dell’ordinanza sfavorevole del Tribunale di Reggio Calabria sull’opposizione contro il decreto di rigetto della liquidazione del compenso per l’attività professionale espletata. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 116 e 82 del D.P.R. n. 115/2002 dolendosi del diniego del compenso per aver svolto l’attività di difensore d’ufficio e adducendo di aver concretamente tentato il recupero del credito, mettendo in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto una volta espletato il mandato.

Diritto al compenso. La Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso, fa proprio l’orientamento secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia invano esperito la procedura esecutiva di riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi in sede di liquidazione da parte del giudice.
Inoltre, viene specificato che l’esperimento del procedimento monitorio è un passaggio obbligato ai fini della richiesta di liquidazione del compenso e che i relativi costi (spese, diritti e onorari) non devono restare a carico del professionista ma devono rientrare in quelli che l’erario deve rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria.
Rilevano i Giudici che, nel caso di specie l’avvocato ha dato atto dell’inutile tentativo di recupero del credito professionale (avendo esperito il processo monitorio e intimato l’atto di precetto) e dunque ha maturato il diritto al compenso da parte dello Stato.
Inoltre, l’art. 116 del d.p.r. n. 115/2002 «non postula la non abbienza dell’imputato e neppure presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito) ma consiste in un’anticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito».
Dunque, ravvisando un errore di diritto e una lesione del diritto al compenso, la Cassazione accoglie il ricorso.

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