L'avvocato può autenticare le firme nelle procedure elettorali e referendarie
Il CNF ha inviato una comunicazione ai COA per sottolineare la novità prevista dall'art. 16-bis l. n. 120/2020, di conv. del d.l. semplificazioni (d.l. n. 76/2020), che ha inserito gli avvocati tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi.
Secondo il CNF «si tratta di un’innovazione significativa, che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando la funzione sociale dell’avvocato e, per altro verso, costituisce un altro precedente utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore; ci si riferisce in particolare alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall’avvocato (cfr. art. 1, commi 50 e ss., legge 20 maggio 2016, n. 176 sulle cd. unioni civili)».
L'unico adempimento che la legge prescrive all'avvocato è quello di comunicare previamente la propria disponibilità all'ordine di appartenenza. Si tratta di una dichiarazione priva di formalità particolari con ad oggetto la meda manifestazione di disponibilità.