Professione forense

Gli interessi per gli onorari degli avvocati decorrono dalla data della domanda

Redazione

Il Tribunale di Udine, decidendo sul ricorso proposto da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali, relativi all'attività giudiziale svolta nei confronti di due convenuti, condannava questi ultimi al pagamento del saldo residuo comprensivo di interessi ex art. 1284 c.c.

I due convenuti proponevano pertanto ricorso per Cassazione.

Con il principale motivo di doglianza, accolto dal Collegio, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., relativamente al riconoscimento degli interessi legali sulle somme delle quali era stato riconosciuto creditore l'avvocato.

Secondo i ricorrenti, ciò che era errato era la data di decorrenza degli interessi legali che andavano, secondo essi, riconosciuti sul capitale originariamente richiesto.

Sulla questione oggetto di causa, ricorda la Corte di Cassazione che «in tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel D.M. n. 238/1992, applicabile “ratione temporis”, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica all'ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della l. n. 794/1942 (oggi art. 14 d. lgs. n. 15072011) che ribadisce che è alla data dell'adozione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono sugli importi riconosciuti» (Cass. n. 17655/2018, n. 2431/2011, n. 5240/1999 e n. 3995/1998).

Pertanto, in ragione di questo principio, si doveva escludere che sulla somma versata al momento della proposizione del ricorso potessero essere riconosciuti gli interessi, la cui data di maturazione andava individuata in quella dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

Aggiunge il Collegio che «ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo, palesandosi quindi erronea la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito».

Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti del motivo fondato.

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