Professione forense

L’attenzione del CNF sul trattamento economico dell’avvocato dell’ente pubblico

Redazione

La risposta nel parere del CNF del 21 novembre 2018, n. 74.
Il quesito. L’art. 23 l. n. 247/2012 dispone che gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici sono iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo. Professionisti a cui viene assicurata l’indipendenza e l’autonomia nello svolgimento della loro professione ed un «trattamento economico adeguato» alla funziona svolta. Circa quest’ultimo punto, il COA di Napoli chiede al CNF di chiarire il concetto di «adeguatezza» del trattamento economico.

La parola al CNF. In primo luogo il CNF precisa che il trattamento economico assicurato agli avvocati degli enti pubblici è disciplinato da una moltitudine di fonti, alle quali è necessario, di volta in volta, far riferimento per determinarne la misura.
Tuttavia, l’art. 23 della legge professionale prevede che i Consigli territoriali siano dotati di un potere di verifica circa l’adeguatezza organizzativa dell’amministrazione. Ebbene, tale potere è volto ad assicurare la garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia dei dipendenti-legali dell’ufficio, l’organizzazione dell’ente datoriale e un trattamento economico adeguato alla peculiarità della funzione  esercitata.
Dunque, secondo il CNF, la valutazione dell’«adeguatezza del trattamento economico» spettante al dipendente-legale, quale requisito per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo, è rimessa all’esclusiva competenza del COA in sede di esame della domanda dell’interessato e della relativa documentazione.

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