Professione forense

La Direzione della giustizia civile sul contributo unificato

Redazione

Contributo unificato. Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 23 ottobre 2019, ha affermato che «è dovuto in grado di appello il contributo unificato per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest’ultima o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria. Ne consegue che l’importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l’importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata, senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado.
Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, a parere di questa Direzione generale il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall’art. 578 del c.p.p.».

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