Professione forense

Inserimento nell’elenco difensori d’ufficio: cosa deve contenere l’attestato rilasciato all’esito del corso?

Redazione

Il CNF ha inviato una comunicazione ai Consigli dell’Ordine per fornire chiarimenti in merito alle indicazioni che deve contenere l’attestato di frequentazione del corso e del superamento dell’esame finale, per l’inserimento dell’avvocato nell’elenco unico dei difensori d’ufficio tenuto dallo stesso CNF.
Il documento ricorda come, a seguito del rilevamento di significative difformità sul territorio dei corsi organizzati dagli enti di cui all’art. 1 del Regolamento sulla Difesa d’Ufficio, il CNF abbia modificato il Regolamento (delibera del 12 luglio 2019) con la previsione di «più stringenti requisiti che devono essere rispettati nell’ambito dei corsi di formazione ai fini della correttezza della domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio».

Il CNF precisa dunque che l’attestato rilasciato all’esito del corso deve necessariamente riportare le seguenti indicazioni:
«1) che il corso ha avuto ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali;
2) che il corso è stato organizzato a carattere prevalentemente pratico e nel rispetto dei contenuti del modello minimo uniforme di cui all’allegato A) del Regolamento citato;
3) che durante il corso si sono svolte simulazioni processuali».

L’attestato deve inoltre recare la data di rilascio, che deve corrispondere alla data in cui è stato sostenuto l’esame.
Il CNF precisa infine che, in caso di difetto di tali requisiti, non sarà possibile procedere all’inserimento nell’elenco unico dei difensori d’ufficio.

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