Il regime forfettario per gli avvocati: ecco quali sono le cause ostative
Il forfettario è quel regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa o professioni con incassi fino a massimo 65mila euro all’anno.
Tutti gli avvocati che rispettano i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate, quella competente per territorio.
L’omessa indicazione di applicare il forfettario nella dichiarazione di inizio attività, nonostante non precluda l’accesso allo stesso regime, è infatti punibile con una sanzione amministrativa a partire da € 250 a € 2.000, come previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 471/1997.
Per attestare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime e l’assenza delle cause ostative, basta barrare nella dichiarazione dei redditi i campi 1 e 2 del rigo LM21 del modello Redditi PG.
Non possono accedere al regime forfettario coloro che:
- nell’anno precedente abbiano conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ragguagliati all’anno nell’ipotesi di attività iniziata in corso d’anno;
- nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di importi superiore a 20.000 euro lordi;
- nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto sia cessato;
- partecipino anche ad associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale.