Professione forense

Il regime di incompatibilità tra Ufficio per il Processo e avvocati

Redazione

In seguito alla seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, il Presidente del CNF, Maria Masi, ha comunicato ai COA il testo della delibera assunta in tale data, avente ad oggetto l’”Ufficio per il Processo: avvocati e regime di incompatibilità”.

Il CNF ha invitato il Governo ed i Ministri per la Pubblica Amministrazione e della Giustizia ad introdurre, in via d’urgenza, disposizioni idonee per evitare gli eventuali rischi di conflitti di interesse.

Ha chiesto, quindi, di prevedere:
«1) che il reclutamento degli avvocati negli uffici della Pubblica Amministrazione e, in particolare, nell’Ufficio per il Processo, integri una causa necessaria di sospensione dall’esercizio della professione (istituto già previsto dall’ordinamento forense, cfr. art. 20, legge n. 247/2012); cosi prevendendo che il professionista conservi lo status professionale anche ai fini previdenziali:, con assunzione in capo all’ amministrazione pubblica dell’onere contributivo nel rispetto della normativa dell’ente previdenziale Cassa Forense al quale è iscritto il professionista.
In alternativa,
2) l’introduzione di norme che stabiliscano un severo regime di incompatibilità territoriale, similmente a quanto già previsto dall’ordinamento per la magistratura onoraria, in modo da impedire che lo stesso professionista possa operare nel medesimo circondario in cui è addetto all’Ufficio per il Processo, sia come difensore, sia per lo svolgimento di altre funzioni, quali delegato alle vendite, curatore fallimentare, procuratore speciale di minori o amministratore di sostegno».

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