Giurisprudenza

Il curatore è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo

Redazione

Il caso. Il Fallimento di una s.r.l. ricorreva avverso l’ordinanza con la quale il tribunale rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, dichiarativa di inammissibilità dell’istanza di dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti della stessa s.r.l.. Posto che la società, in liquidazione, aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo e che, all’esito della procedura, era stato dichiarato il proprio fallimento, l’istanza veniva dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione della curatela del fallimento ad impugnare il provvedimento ablativo, e quindi a richiedere il dissequestro, in quanto non titolare dei beni della fallita. Avverso il provvedimento la curatela proponeva ricorso in Cassazione.

Legittimazione alla restituzione della cosa sequestrata. La persona avente diritto alla restituzione della cosa sequestrata, legittimata all’impugnazione dei provvedimenti dispositivi o confermativi del sequestro, è dunque identificata dalla disponibilità autonoma e giuridicamente tutelata del bene.

La legittimazione del curatore. Il curatore è qualificato come detentore dei beni del fallimento; si tratta di una detenzione qualificata, anche per il carattere pubblicistico della funzione per la quale la stessa è attribuita. La disponibilità dei beni del fallimento, di cui il curatore è titolare, è dunque riconosciuta dall’ordinamento e oggetto di una posizione giuridicamente autonoma nell’esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio che al curatore sono conferiti.

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