Legislazione

Giustizia civile e penale: prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021

Redazione
Giustizia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175, il d.l. n. 105/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

L'art. 1 «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19» proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, includendo tutte le misure anti-COVID per la giustizia civile e penale.

Nello specifico, vengono prorogate le «disposizioni di cui all'art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, nonche' le disposizioni di cui all'art. 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli artt. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del d.l. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020». Si prevede inoltre che «le disposizioni cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d.l. 137/2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021».

Per quanto riguarda il processo civile, l'art. 7 prevede:

  • il deposito telematico obbligatorio per tutti gli atti;
  • la trattazione cartolare;
  • il ricorso alla video udienza (il giudice può collegarsi online da casa per partecipare);
  • le note scritte per la separazione consensuale e la revisione delle condizioni del divorzio;
  • la modalità telematica per la copia esecutiva della sentenza;
  • il giuramento in forma scritta del consulente tecnico d'ufficio.  

Per ciò che attiene il processo penale, invece, lo stesso articolo prevede, tra le varie misure:

  • gli atti da remoto nelle indagini preliminari;
  • le udienze in videoconferenza per i detenuti;
  • il deposito telematico e via PEC per gli atti;
  • l'udienza cartolare in appello.  

Non è più previsto, invece, il collegamento da remoto delle udienze penali di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti.

Le suddette misure d'emergenza si applicano, inoltre, agli arbitri rituali e alla magistratura militare.

Anche l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con la Relazione n. 74/2021, ha voluto precisare che l’art. 7, comma 2, «limita l’efficacia della proroga (a) relativamente alle udienze pubbliche “cartolari” (o con trattazione scritta), sia per quanto attiene al settore penale, che per ciò che concerne il settore civile e (b) limitatamente ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione sia fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021», creando dubbi interpretativi autorevolmente sostenuti in dottrina. 

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