Deontologia forense

Il CNF sulla cancellazione e successiva reiscrizione dal registro dei praticanti

Redazione
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Il quesito del COA di Patti. La fattispecie portata all’attenzione del Consiglio Nazionale Forense riguarda il caso di un praticante che, circa due mesi dopo aver concluso il terzo semestre di tirocinio, presentava istanza di cancellazione dal registro dei praticanti e, successivamente, chiedeva di essere reiscritto con contestuale rilascio del certificato di compiuta pratica. A tal proposito, il COA di Patti chiede al CNF se la cancellazione del praticante dal registro prima del rilascio del certificato e la successiva richiesta di iscrizione al solo scopo di ottenerlo determini il venir meno degli effetti del tirocinio già compiuto.

Effetti della cancellazione. Sugli effetti della cancellazione dal registro in relazione alla fattispecie sopra esposta, il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 33/2019, afferma che non esiste una specifica previsione ma «la funzionalità dell’iscrizione al registro rispetto allo svolgimento del tirocinio in forma continuativa, unita al carattere eccezionale della deroga alla continuità, recata dalla disciplina dell’interruzione, conduce a ritenere che la cancellazione – ove intervenuta prima del rilascio del certificato di compiuta pratica – determini il venir meno degli effetti del periodo di tirocinio già compiuto».
Pertanto, continua il CNF, «consentire al praticante di congelare il periodo di tirocinio già compiuto mediante una cancellazione volontaria e successiva reiscrizione, integrerebbe una deroga non prevista al principio di continuità del tirocinio», ossia un aggiramento della disciplina dell’interruzione.

 

Il quesito dei COA di Palermo e Potenza. I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e Potenza formulano quesito in merito alla possibilità, per il praticante, cancellato su istanza dal registro a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, di venire reiscritto al solo fine di ottenere la possibilità di esercitare il patrocinio in sostituzione del dominus.

Patrocinio sostitutivo. Sul punto, il CNF, con il parere n. 34/2019, rileva immediatamente la disposizione di cui all’art. 17, comma 10, lett. b) della legge professionale secondo la quale il praticante deve essere cancellato dal registro a seguito del rilascio del certificato, che non può essere richiesto per la prima volta dopo 6 anni dall’inizio della pratica. Tale iscrizione può però permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, ossia per 5 anni a partire dal primo giorno del secondo semestre di tirocinio.
Pertanto, secondo il Consiglio, il praticante può richiedere la reiscrizione nel registro al solo fine di esercitare il patrocinio sostitutivo per il periodo residuo.

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