Professione forense

I parametri da applicare per la liquidazione dell’onorario dell’avvocato

Redazione

Sul punto torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28889/18; depositata il 12 novembre.

Il caso. Una s.r.l. chiede la cassazione dell’ordinanza con cui il Tribunale la condannava a pagare all’avvocato il compenso per le prestazioni giudiziali svolte da questi in favore della società stessa.
In particolare, il Tribunale riteneva applicabili alle prestazioni svolte prima dell’introduzione delle tariffe di cui al d.m. n. 140/2012 le previgenti tariffe, ossia quelle indicate nel d.m. n. 127/2004.

Le tariffe da applicare. Sul fatto in esame, la Suprema Corte sostiene che il Tribunale nell’applicare le tariffe di cui al d.m. n. 127/2004 alle attività professionali svolte prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 senza effettuare nessun accertamento in ordine al momento di conclusione dell’incarico dell’avvocato si pone in contrasto col principio secondo cui, in tema di spese processuali, i nuovi parametri (a cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali) si devono applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, «non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata».
Per tale motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

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