Green pass per gli avvocati: per l’UCPI non sono ammesse eccezioni
L’estensione agli avvocati dell’obbligo di esibire il green pass per accedere agli Uffici giudiziari e l’obbligo vaccinale per coloro che hanno compiuto il 50esimo anno di età ha determinato un forte fermento e un acceso dibattito all’interno della categoria professionale. Secondo le Camere penali, però, se da un lato è legittimo contestare le premesse generali di tale imposizione, «negando cioè che sussistano nel Paese le condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali», dall’altro è ingiustificata sia la richiesta di un trattamento differenziato per gli avvocati, sia la pretesa che il diritto di difesa resti svincolato dalle misure sanitarie. Infatti, per la la Giunta dell’Unione Camere Penali sono inconcepibili alcune prese di posizione forensi, che riconoscono «la legittimità della premessa -stato generale di eccezionale messa in pericolo della salute pubblica- ed al tempo stesso opporre ad essa, con pretesa dunque immotivatamente derogatoria, il limite esterno del diritto di difesa».
Il rapporto tra libertà personale e diritto alla salute individuale e collettiva è un tema che è stato ampiamente affrontato in dottrina e giurisprudenza e «nulla di nuovo viene oggi imposto da questa pandemia da Sars-COVID 19». Infatti «è pacificamente certo che la legge possa imporre ai cittadini un trattamento sanitario obbligatorio, ed ancor più misure di prevenzione sanitaria limitative dell’esercizio dei diritti individuali, seppure in conclamate condizioni di eccezionalità». Quindi, i penalisti invitano gli avvocati a mettere in discussione al massimo le premesse di tale stato di eccezione. Al contrario, i legali dovrebbero evitare di invocare «conflitti con l’esercizio del diritto di difesa fuori da ogni parametro di serietà argomentativa».
Per quanto riguarda poi la pretesa del d.P.R. n. 1/2022 che obbliga gli avvocati a presentare il tampone o il certificato vaccinale prima di accedere agli Uffici giudiziari, le Camere Penali sottolineano come vi sia il medesimo obbligo per entrare in qualsiasi altro pubblico esercizio.
Quanto all’eventuale obbligo vaccinale richiesto all’avvocato, inoltre, «il tema della legittimità è esattamente il medesimo che riguarda ogni altro cittadino».
Pertanto, secondo la Giunta, «non vi è dunque ragione per immaginare, una volta accettata o comunque non contestata la esistenza di uno stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva quale premessa dell’intervento normativo in contestazione, soluzioni derogatorie invocate con argomenti inconferenti con quella decisiva premessa, ed incoerenti con il sistema di principi costituzionali da decenni sedimentatosi nel nostro ordinamento giuridico».