Professione forense

È valida la delega orale conferita dall’avvocato di fiducia al suo sostituto

Redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 57832 depositata il 20 dicembre 2018, pone fine ai contrasti giurisprudenziali inerenti la validità della designazione orale del difensore delegato. È valida, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, la delega orale conferita dal difensore di fiducia al suo sostituto.

Il GIP richiede la forma scritta. Il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione nei confronti degli indagati per il reato di cui all’art. 624 c.p. (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). A seguito dell’opposizione dell’assicurazione, nell’udienza camerale fissata dal GIP il sostituto del difensore di fiducia della persona offesa non veniva ammesso alla discussione poiché «delegato del patrono della difesa solo in forma orale». La società assicurativa ricorre in Cassazione deducendo la violazione delle norme che regolano il contradditorio.

Validità della delega orale. Il ricorso proposto dalla ricorrente verte su una questione che è già stata oggetto di un recente contrasto giurisprudenziale: il difensore di fiducia può delegare oralmente un proprio sostituto per lo svolgimento dell’attività difensiva davanti a un giudice?.
Da un primo orientamento (sentenza n. 26606/18) emerge una risposta negativa: in ambito giudiziale era richiesta la forma scritta per ritenere valida la nomina del sostituito del difensore. Tuttavia, la S.C. adita dalla ricorrente ritiene dar seguito a un secondo orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 48862/18) che riteneva legittimo l’utilizzo della forma orale per la nomina di predetto sostituto.
Tale conclusione, secondo la S.C. adita, risponde ad esigenze di semplificazioni emergenti dalla riforma dell’ordinamento forense. Secondo la medesima Corte è corretto dunque, ritenere che, ex art. 15 disp. prel.c.c., l’art. 9 R.d.l. n. 1578/1933 debba ritenersi tacitamente abrogato, il quale prevedeva la necessità della forma scritta per la delega del sostituto processuale.
Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la previsione dell’art. 14, comma 2 l. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che prevedere che «gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticamente abilitato, con delega scritta», è da ritenere applicabile sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Ebbene, la S.C. precisa che per una miglior ed efficiente tutela degli interessi processuali, deve ritenersi che «risulta più idonea ad assicurare una miglior difesa tecnica la possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anziché procedere alla nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p., o, come nel caso in esame, procedere in assenza del sostituto del difensore della persona offesa».
Nel caso in esame, la mancata ammissione da pare del GIP della partecipazione all’udienza camerale del sostituto del difensore di fiducia, munito di delega orale, ha comportato la violazione del contradditorio.
Per tali ragioni, gli Ermellini accolgono il ricorso e annullano senza rinvio il provvedimento impugnato, in linea con le conclusioni a cui è pervenuto il Procuratore Generale.

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