Professione forense

Difensori d’ufficio: compensazione dei crediti formativi solo nel triennio

Redazione
avvocato

Il quesito del COA di Verbania. Attraverso il parere n. 101/2017, pubblicato il 24 marzo 2018, ha dato risposta al quesito proposto dal COA di Verbania con cui il Consiglio veniva interrogato sulla seguente questione: «se i propri iscritti (al COA di Verbania) non in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 possano regolarizzare la loro posizione mediante compensazione con crediti formativi acquisiti a partire da gennaio 2017 e ciò al fine di chiedere (ed ottenere) nuova iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio dopo esserne stati cancellati per aver dovuto omettere la domanda permanenza non possedendo il requisito dell’assolvimento dell’obbligo formativo».

Il parere del CNF. Il CNF dà risposta negativa al quesito avanzato dal COA di Verbania, poiché ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio, affinché i difensori d’ufficio possano permanere nell’elenco sono necessarie alcune condizioni, tra cui quella alla lettera c) che prevede «l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 l. 31 dicembre dell’art. 12, comma 5 del regolamento n. 6/2014 per la formazione continua che consente la compensazione esclusivamente all’interno del triennio formativo – mentre col quesito si prevederebbe di travalicare il triennio – escludendola comunque per le materie di deontologia ed etica professionale».
Tuttavia, il CNF precisa che rientra nell’ambito delle facoltà del COA, nonché dei propri poteri amministrativi, «di valutare specifici casi e fattispecie di eventuali cause di esonero, ancorché tardivamente rappresentate dall’iscritto».

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