Professione forense

COA Venezia: breve memorandum sulle norme relative ai praticanti abilitati al patrocinio

Redazione
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L’Ordine degli Avvocati di Venezia trasmette a tutti gli iscritti un breve memorandum contenente le norme a cui i praticanti avvocati abilitati al patrocinio devono attenersi nel caso di sostituzione in udienza dei propri domini ovvero di altri avvocati, descrivendo, inoltre, le modalità di partecipazione degli stessi alle udienze.
Sostituzione in udienza. Nell’elencare le norme in tema di sostituzione in udienza, il Consiglio precisa che l’attività di sostituzione del praticante è consentita esclusivamente per i mandati fiduciari del proprio dominus (restando preclusa qualora questi sia un difensore d’ufficio), che il praticante deve essere munito di delega scritta a tal fine e che la durata massima dell’abilitazione al patrocinio è pari a 5 anni.

Modalità di partecipazione alle udienze. In tema di partecipazione alle udienze, invece, il Consiglio ricorda che qualora si tratti di udienze trattate da uno studio diverso rispetto a quello nel quale si svolge la pratica, la partecipazione è consentita solo se previamente autorizzata dal dominus e dall’avvocato che risulta in mandato o al quale è conferita la nomina a difensore.

Modalità di svolgimento della pratica. Infine, si ritiene opportuno richiamare alcune norme relative alle modalità di svolgimento della pratica professionale nelle udienze, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:

  • l’udienza deve essere trattata dal dominus del tirocinante ovvero da altro avvocato con le autorizzazioni prescritte;
  • la partecipazione all’udienza deve risultare da verbale;
  • il dominus deve attestare la partecipazione del praticante all’udienza mediante sottoscrizione del libretto di pratica.

Per ulteriori indicazioni, si rimanda all’allegata comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.

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