Previdenza forense

Cassa Forense: provvedimenti straordinari per gli iscritti in caso di infezione da COVID-19

Redazione
Cassa Forense: provvedimenti straordinari

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato i seguenti provvedimenti straordinari a favore degli iscritti in caso di infezione da COVID-19, contratta tra il 1/11/2020 e il 30/4/2021 e non indennizzata in forza di precedenti misure assistenziali:

a) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti fino al 31/1/2021;
b) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti dal 1/2/2021 al 30/4/2021 che non abbiano titolo a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);
c) € 3.000 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in reparto di terapia intensiva;
d) € 1.500 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto della durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;
e) € 1.000 in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto, determinato da infezione da COVID-19 della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompagnato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività professionale nell’intero periodo di isolamento.

Per tutte le misure sopra indicate, è richiesto il requisito della regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti dell’Ente, con possibilità di presentare, all’atto della domanda, richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Reg. Unico Previdenza Forense) o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa (art. 75 Reg. Unico Previdenza Forense). Esse inoltre non sono cumulabili tra loro.

Le domande per l’ammissione ai benefici di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere presentate esclusivamente online, mediante l’apposita procedura che sarà disponibile sul sito della Cassa nella sezione “accesso riservato” a partire dal 15 aprile 2021 e fino al 30/6/2021.
E’ ammesso l’invio di domande cartacee solo per i beneficiari di cui alle lettere a) e b), da parte dei superstiti dell’iscritto.

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