Previdenza forense

Cassa Forense predispone la procedura telematica per l’esonero contributivo

Redazione

L'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo individuale di 3mila euro su base annua, è applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

I soggetti interessati sono:
a) i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla Gestione separata;
b) i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
c) i medici, infermieri e altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero, i soggetti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
b) devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50mila euro. Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi PF, presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi PF entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole.

Cassa Forense ha annunciato la predisposizione di una procedura telematica per la presentazione delle domande precisando che il termine per gli aventi diritto è il 31 ottobre 2021. La procedura telematica sarà l’unica a disposizione degli avvocati, non verranno infatti tenute in considerazioni domande inviate in forma cartacea.
La Cassa ha inoltre precisato che «sarà comunque necessario attendere l’emanazione di un successivo D.M. con il quale saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8, d.m. 17 maggio 2021)».
Sarà cura dell’Ente, con successivo comunicato, precisare la data per l’invio telematico delle domande.

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