Professione forense

Bonus 600 euro nel mese di aprile: ecco i criteri per l’erogazione agli avvocati

Redazione
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Cassa Forense ha informato gli iscritti che è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, che ha stabilito i criteri per l’erogazione del Bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti.

La Cassa, in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha innanzitutto chiarito che coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di aprile, in questi casi, avverrà in automatico, fermo restando l’iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020.

Negli altri casi, la domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura. Viene precisato che le domande per l'erogazione del Bonus per il mese di aprile potranno essere presentate a partire dalle ore 14:00 dell'8 giugno 2020 e fino alle ore 24:00 dell'8 luglio 2020, tramite accesso alla propria area riservata presente nel sito della Cassa.
 Il format dell’istanza, predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a euro 50.000 per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neoiscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.

Inoltre, come stabilito dal decreto interministeriale, il Bonus è incompatibile con le prestazioni previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'art. 82 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

 

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