Previdenza forense

Avvocato, mamma e insegnante: tre “lavori” un'unica indennità

Redazione

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 515/18, depositata l’11 gennaio.

Il caso. La vicenda oggetto di ricorso per cassazione trae origine da un avvocato che, in primo e in secondo grado, vede rigettata la domanda per la corresponsione, da parte di Cassa forense, dell’indennità di maternità. Il rigetto dei Giudici di merito deriva dal fatto che la richiedente, oltre al lavoro come legale, era anche un’insegnante di ruolo part-time. Osservavano i Giudici che, proprio in virtù di questo secondo lavoro, la richiedente aveva già ottenuto l’erogazione di tale indennità da parte del INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) che comportava l’inesistenza di un altro trattamento per la maternità per l’impossibilità di cumulo delle prestazioni.

I requisiti dell’indennità di maternità. L’avvocato lamenta in Cassazione che nella decisione di merito siano stati violati gli artt. 70 e 71 d.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità).
La Corte ha ribadito che i citati articoli prevedono che la lavoratrice che chiede l’indennità di maternità deve, tra le altre formalità, «attestare, con dichiarazione ad hoc, l’inesistenza di un altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma».
Secondo la S.C. si tratta di un requisito essenziale per la fruizione della prestazione con lo scopo di «evitare il cumulo di prestazione da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento», come è previsto anche per le altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale.

Infondati dubbi di costituzionalità. Inoltre la ricorrente sostiene che nella motivazione dei Giudici di merito non siano stati considerati i dubbi costituzionali, in merito alla norme contestate, da lei sollevati in memoria.
La Cassazione ha ritenuto non condivisibili i dubbi di costituzionalità della ricorrente, osservando che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che l’indennità serve per assicurare alla lavoratrice la possibilità di vivere la maternità «senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare che alla maternità si ricolleghi uno stato di bisogno economico».
Ciò premesso, rileva la Corte, «lo stesso concetto di tenore di vita non è sovrapponibile a quello di livello retributivo goduto in senso stretto».
Per questo motivo la considerazione che la lavoratrice abbia subito una riduzione del tenore di vita precedentemente goduto (a causa dell’indennità ottenuta in relazione al lavoro di insegnante part-time) non può comportare l’erogazione di un’altra indennità in quanto la lavoratrice era consapevole della scelta dell’ente previdenziale pubblico che avrebbe comportato l’impossibilità di usufruire dell’indennità anche da parte di Cassa Forense.
In conclusione la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 

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